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News per i nostri Clienti certificati FSC®

Posted on 17 luglio 2020

TÜV NORD CERT informa su importanti novità per tutti i Clienti certificati FSC®:

 

Nota: tutte le Organizzazioni certificate FSC® sono tenute ad attuare modifiche alle norme o procedure FSC® entro determinate scadenze. In qualità di Organismo di Certificazione Accreditato, TÜV NORD CERT GmbH è tenuta a verificare l’implementazione di tali modifiche / nuovi requisiti durante la successiva verifica in sito presso la tua Azienda. Se preparerete in anticipo l’implementazione di tutte le modifiche, ridurrete sia il tempo che il carico di lavoro durante l’audit e sarete in grado di evitare non conformità (NC) che l’auditor potrebbe rilasciare (che potrebbero portare ad una serie di azioni correttive obbligatorie che potrebbero potenzialmente comportare ulteriori sforzi da parte della vostra Azienda).

Nuove interpretazioni e direttive per i titolari di certificati della Catena di Custodia FSC

Ø Interpretazione INT-STD-40-004_44 specifica i regolamenti per le dichiarazioni sugli imballaggi certificati FSC. I titolari di certificati FSC che non producono imballaggi possono comunque includere gli imballaggi nell’ambito del loro certificato FSC. L’imballaggio ovviamente deve essere acquistato da fornitori certificati FSC, con dichiarazione FSC. In questi casi, tutti i componenti degli imballaggi devono essere rivendicati FSC (ad esempio, scatola pieghevole più carta da imballaggio). La dichiarazione sui documenti di vendita può essere così:

– (per un prodotto non-FSC) “Packaging: FSC Mix 70%” (+ COC-code)

– “Product name“: FSC Misto Credito / Imballaggio: FSC Mix 70% (+ codice COC)

– “Product nome” e Imballaggio: FSC Misto Crediti (+ codice COC)

Ø Interpretazione INT-STD-40-004_45 per le certificazioni multi-sito che utilizzano l’opzione credito per input FSC: un sito che utilizza i crediti FSC per dichiarare i prodotti fabbricati in quel sito deve contribuire almeno per il 10 % rispetto al conto crediti FSC centrale. Questo significa che, entro un periodo di 12 mesi, almeno il 10% del FSC ingresso che è richiesto per produrre l’uscita certificata FSC certificata da questo sito durante lo stesso periodo, deve essere stato ricevuto fisicamente nel rispettivo sito (e aggiunto al conto crediti centrale). L’altro 90% può essere recuperato dal conto crediti centrale in cui l’input fisico è stato ricevuto da altri siti appartenenti al multisito.

Ø INT-STD-40-004_46 offre opzioni speciali per le organizzazioni che producono componenti per il settore delle costruzioni. I componenti certificati FSC possono avere la dichiarazione di prodotto certificato su documenti giustificativi solo nel caso in cui il prodotto finale contenga anche componenti certificati rispetto ad altri schemi di certificazione forestale. Ciò può essere applicato a prodotti da costruzione fabbricati su misura o componenti di prodotti assemblati utilizzati per il settore delle costruzioni (ad es. Telai per finestre). In questi casi, è consentito rivendicare solo i componenti certificati FSC sulla documentazione supplementare. Questi componenti potrebbero non essere dotati di etichette FSC e non possono essere promossi come certificati FSC. La dichiarazione FSC deve identificare chiaramente quali componenti sono certificati. La dichiarazione non deve essere usata in un modo che implica l’equivalenza ad altri certificazione sistemi (ad es. “Serramenti realizzati con legno certificato FSC 100 % e xx% ABCD”). Esempi di componenti FSC con rivendicazioni corretta:

– Porta OSB, FSC Mix 70% (+ codice COC)

– Telaio della porta, FSC Mix credit (+ codice COC)

Ø INT-STD-40-003_05 specifica per Multi-sito o titolari di certificati di gruppo (FSC-STD-40 003 V2-1) e limitata a organizzazioni che sono affette da COVID-19 (in vigore fino al 31 dicembre 2020): Questa interpretazione consente di condurre audit interni da remoto (senza verifica in sito), se le restrizioni di viaggio relative a COVID-19 o i consigli sulla salute vietano le visite in sito. Tuttavia, gli audit interni per l’ammissione di nuovi siti o partecipanti, devono essere svolte ancora in sito. L’ufficio centrale della certificazione Multi Site /Gruppo è tenuto a documentare l’implementazione di questa interpretazione ed a conservare prove della loro giustificazione.

Ø Advice note ADVICE-40-004-18: FSC ha pubblicato una procedura dettagliata per la gestione di false dichiarazioni FSC. “Falsa dichiarazione” in questo contesto significa dichiarazione FSC per prodotti o progetti che non possono essere etichettati, rivendicati o promossi come certificati FSC. Tutte le false dichiarazioni FSC verranno raccolte in un database gestito da FSC. Una falsa dichiarazione intenzionale o 2 false dichiarazioni per negligenza nel quinquennio in corso, comporteranno l’annullamento del contratto di licenza del marchio FSC, il blocco del titolare del certificato dal sistema FSC e l’imposizione di un’ammenda secondo il calcolo nella nuova procedura FSC-PRO -10-003. Tutti gli organismi di certificazione sono tenuti a sospendere / terminare i certificati delle organizzazioni bloccate e non possono emettere nuovi certificati (anche se l’organizzazione bloccata vuole passare da un organismo di certificazione a un altro).

Ø Advice note ADVICE-40-004-19: richiede a tutti i possessori di certificati di fornire informazioni sulle specie legnose per tutti i loro gruppi di prodotti FSC.

Esenti da questo regolamento sono solo componenti o prodotti realizzati con materiale di recupero e componenti di carta nei prodotti assemblati.

– Questo Advice è entrato in vigore l’11 marzo 2020 e deve essere applicato da tutti i titolari di certificati entro 12 mesi. (11.03.2021)

– Le informazioni sulle specie per i gruppi di prodotti devono essere disponibili durante gli audit e devono essere inviate su richiesta all’FSC, all’ASI o all’organismo di certificazione entro 10 giorni lavorativi.

– Le informazioni sulle specie devono contenere il nome scientifico completo (latino). Le informazioni sulle specie devono essere accurate e complete al momento dell’invio.

 

Tutti i documenti normativi di FSC sono sempre disponibili su https://ic.fsc.org/it/document-center , e le interpretazioni e gli advice, nonché la procedura qui descritta sono anche allegate a questa newsletter.

Nuove valutazioni del rischio

Le organizzazioni che implementano l’FSC legno controllato secondo lo standard FSC-STD-40 005 V3-1 (tutti quelli che approvvigionano il legno controllato sotto un proprio sistema di dovuta diligenza) devono sempre utilizzare l’ultima valutazione del rischio valida per la regione da cui provengono i loro materiali. Tutti i possessori di certificati che fanno riferimento alle valutazioni dei rischi approvate dall’FSC nel proprio DDS devono adeguare il proprio DDS entro sei mesi dalla pubblicazione delle valutazioni dei rischi aggiornate per la rispettiva regione!

Tutte le attuali valutazioni del rischio nell’ultima versione valida sono sempre disponibili nel “Document Centre” di FSC (https://ic.fsc.org/en/document-center).

Per qualsiasi domanda sulla certificazione FSC, siamo a vostra disposizione in qualsiasi momento.

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